Il pareggio di ieri sera tra Inter e Napoli ha fatto calare il sipario sulla ventinovesima giornata di Serie A, ma con più di qualche polemica. Al termine della partita il difensore nerazzurro Francesco Acerbi è entrato nell’occhio del ciclone a causa di alcune frasi deprecabili.
Attorno all’ora di gioco, con il risultato ancora sull’1-0 in favore della squadra di Simone Inzaghi, si è visto il difensore dei campioni d’Italia Juan Jesus rivolgersi in maniera parecchia agitata verso il direttore Federico La Penna. Andando a rivedere il labiale, il brasiliano dice indistintamente all’arbitro che Acerbi lo ha apostrofato con un insulto razzista durante un calcio d’angolo, ma per il fischietto non ci sono sanzioni.
Abbastanza ironico che alla fine è stato lo stesso Juan Jesus a segnare il gol dell’1-1. Il centrale del Napoli, intervistato al termine della partita, ha definito chiusa la faccenda, spiegando come Acerbi si sia scusato al termine della partita. Ma potrebbe non bastare per salvare la sua posizione.
Il centrale trentaseienne rischierebbe una squalifica parecchio lunga secondo l’ex arbitro internazionale Mauro Bergonzi. Ascoltato dalla Domenica Sportiva, ha parlato infatti della possibilità che la Procura Federale possa aprire un’indagine che può portare anche ad almeno dieci giornate di squalifica, come citato nel comma 1 e comma 2 dell’Articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva.
Le sue parole hanno avuto anche un peso per quanto riguarda la sua convocazione in Nazionale per la tournée negli Stati Uniti. La FIGC ha difatti deciso, dopo aver ascoltato il calciatore sull’episodio, di escluderlo dalla lista dell’Italia per le amichevoli con Venezuela ed Ecuador: al suo posto Gianluca Mancini.
IL COMMA DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SUGLI INSULTI RAZZISTI
“Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00“.
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