Seguici su

Ciao, cosa stai cercando?

Serie A

“Accendino verso un calciatore; ritardato l’inizio della gara”: Serie A, ammende per Atalanta e Milan

Il Giudice Sportivo ha emesso al sua sentenza dopo le partite giocate nel weekend in Serie A: ecco le decisioni tra ammende e squalificati.

Tifosi dell'Atalanta
Tifosi dell'Atalanta (© LaPresse)

Il weekend di Serie A si è chiuso con la vittoria della Lazio sul campo del Cagliari. In una giornata ricca di emozioni, gol e risultati a sorpresa, non sono però mancate le polemiche. Tra torti subiti, errori arbitrali e anche alcune situazioni poco piacevoli successe tra tifosi o con protagonisti i calciatori in campo. A Bergamo, per esempio, Milinkovic Savic ha lamentato cori a sfondo razziale da parte dei sostenitori bergamaschi. O a Roma per cori verso i tifosi avversari. Per questo motivo il Giudice Sportivo è intervenuto per emettere la sua sentenza tra ammende e squalificati.

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo

  • Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti e l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; recidiva reiterata.
  • Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un accendino all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria e tre bottigliette semipiene sul terreno di giuoco e diversi bicchieri di plastica semipieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un accendino ed un bicchiere di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Gli squalificati

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

  • FADERA Alieu (Como): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere inoltre, al 38° del primo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • MALEH Youssef (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • COMUZZO Pietro (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • DE WINTER Koni (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • DUMFRIES Denzel Justus (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
  • KONE Kouadio Emmanue (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
E tu cosa ne pensi?

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *