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Nessuna squalifica per Francesco Acerbi: il difensore interista assolto per mancanza di prove

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Acerbi Juan Jesus

Dopo giorni di polemiche vibranti, accuse, difese e retromarce è ufficialmente uscito il responso. Il giudice sportivo Gerardo Mastandrea ha emesso il proprio verdetto sul caso che ha visto coinvolti Francesco Acerbi e Juan Jesus. Il difensore nerazzurro era accusato di avere offeso in maniera razzista il difensore brasiliano del Napoli ma, come emesso dal comunicato, non ci saranno sanzioni.

Il centrale anche della Nazionale rischiava fino ad un massimo di 10 giornate di squalifica ma, come detto, tutto è stato tramutato in un “nulla di fatto”. Una presa di posizione che farà molto discutere, dato che la FIGC ha, in poche parole, deciso di non decidere. Francesco Acerbi, infatti, viene graziato per “mancanza di prove”. 

Andiamo quindi a leggere il dispositivo emesso da Gerardo Mastandrea: “[…] Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali […] muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente dal calciatore interista (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso”, senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale”.

Prosegue il comunicato del giudice sportivo della FIGC:Rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza.  Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale. Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata, si decide di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale)”.

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